Considerazioni del prof. Michelini

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dalla penna del prof. Sandro Michelini

Che si scatenasse una ridda di voci e di interpretazioni a 360° dopo la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale contenente le novità sui Livelli Essenziali di Assistenza era più che scontato! Devo tuttavia richiamare ogni persona di buona volontà al buon senso ed all’equilibrio, di cui passaggi di questo tipo necessitano, anche in sede mediatica.

Ricevo ed invio per postarlo un articolato commento di Giuseppe Morreale, socio ITALF sempre presente in ogni iniziativa sul territorio e portatore estremamente positivo di acqua al mulino della causa.

Il commento ci fa capire che il percorso non è ancora arrivato al Capolinea e che chi ‘mitizza’ certi passaggi sbaglia. Alcune cose vanno sottolineate per continuare a godere della credibilità che tutta la comunità dei pazienti ha goduto anche e soprattutto nei confronti delle istituzioni:

  • Evitiamo le ‘tragedie’ informatiche; il continuare a ‘piangerci addosso’ con stile di compatimento o, peggio ancora, di auto-compatimento, credete, non giova.
  • Non esasperiamo i confronti ed i giudizi soggettivi sui singoli operati o su risultati parziali (almeno come appaiono agli occhi di qualcuno).
  • Ricordiamoci che mentre in tanti si stava in silenzio a riflettere sulle proprie sofferenze, senza barlume di speranza, alcuni si sono battuti ottenendo, nonostante i tempi, risultati impensabili, le cui conseguenze si prefigurano molto interessanti per il futuro di migliaia di malati.
  • A questi è il caso di ricordare che esiste stadio clinico e stadio clinico e che, fermo restando il riconoscimento della patologia e del diritto all’assistenza, le stesse intensità di cure varieranno da caso a caso, esattamente come avviene per tutte le altre patologie riconosciute.
  • L’atteggiamento di ciascuno deve essere improntato ad un sano ed equilibrato realismo che consenta anche agli operatori di fornire il supporto necessario in piena serenità.
  • Per i quadri clinici che attualmente possono apparire dubbi o non ‘presi ufficialmente e direttamente in considerazione’ da parte dei provvedimenti, suggerirei pazienza e fiducia in cosa si andrà a sviluppare a livello locale nei prossimi mesi per la tutela del loro stato di salute. Questo sta a cuore a tutti gli operatori sanitari!
  • Alle società scientifiche ed alle associazioni (SOS Linfedema ed ITALF in primis) è richiesta la massima sorveglianza affinché le prese in carico (come ricordato dai documenti normativi) siano effettuate da Centri e personale specificamente preparato e la ‘politica’ in senso lato lasci, una volta tanto (come sta succedendo finalmente sempre più spesso) lo spazio a criteri di competenza e professionalità universalmente riconosciuti e non a ‘pressioni’ di qualsivoglia natura che mirino a particolari privilegi o prevaricazioni con lo scopo principale di ‘piazzare’ una propria bandierina.

Siamo convinti che andrà così e con grande determinazione (come finora è avvenuto), idee chiare e voglia di ‘risolvere’ e non di ‘creare’ problemi, realizzeremo affidabili ed ‘ergonomici’ Centri di cura su tutto il territorio nazionale.

 

Commento del socio dr. Morreale

FINALMENTE!!!

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri  12 gennaio 2017 per la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Con la pubblicazione del dpcm 12 gennaio 2017 sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 65 del 18-3-2017 – (suppl. ordinario n. 15), il linfedema primario viene riconosciuto tra le malattie del sistema circolatorio ed inserito nell’elenco delle malattie rare con conseguente esenzione dalla partecipazione al costo del servizio sanitario nazionale con il codice RGG020.

Vengono riconosciuti, inoltre, gli “ausili su misura” per la terapia circolatoria prescrivibile esclusivamente ad assistiti affetti da linfedema primario cronico e ad assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica per i quali la terapia compressiva non può essere efficacemente praticata con gli analoghi ausili di serie.

Nonostante il DPCM sui LEA abbia riconosciuto quanto detto in precedenza, di fatto inizia il percorso di una serie di atti secondari per rendere effettiva la fruizione degli ausili e l’esenzione al costo di tutte le spese afferenti la malattia.

 In particolare, l’art. 64 “Norme finali e transitorie” pone in evidenza alcuni passaggi che ci riguardano più da vicino.

Lo stesso articolo demanda a successivi appositi Accordi sanciti dalla Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro della salute, la definizione di criteri uniformi per l’individuazione di limiti e modalità di erogazione delle prestazioni che il decreto demanda alle regioni e alle province autonome.

Con tali accordi andranno poi individuati i livelli minimi di accesso al S.S.N. allo scopo di porre fine alle disparità di accesso alle prestazione differenziate da Regione a Regione, ferma restando l’autonomia di ciascuna di erogare diverse e maggiori prestazioni sulla base delle proprie disponibilità di bilancio.

  Per quanto riguarda l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale nonché di quelle relative all’assistenza protesica (e dei relativi nuovi Nomenclatori), i commi 2 e 3 prevedono che l’efficacia delle predette norme sia subordinata alla preventiva entrata in vigore dei provvedimenti che dovranno fissare le tariffe massime per le corrispondenti prestazioni.

Lo stesso art. 64 prevede che gli articoli 15 e 16 del DPCM approvato, recanti disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale, entreranno in vigore alla data di pubblicazione del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

Con tale decreto verranno determinate le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e verranno anche stabiliti i criteri generali in base ai quali le regioni adotteranno il proprio sistema tariffario.

Inoltre, lo stesso art. 64, comma 3, prevede che le disposizioni in materia di ausili su misura vengono dettate dall’art. 17, comma 3,  entreranno in vigore alla data di pubblicazione del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che dispone le modalità di erogazione e di remunerazione dell’assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

 Infine, il DPCM stabilisce che le disposizioni in materia di malattie rare entreranno in vigore dal 180° giorno dalla pubblicazione del provvedimento per consentire alle regioni e alle provincie autonome di adeguare le reti regionali per le malattie rare alla nuova normativa, individuare i presidi specificamente competenti nella diagnosi e nel trattamento delle nuove malattie rare nonché istituire  gli appositi registri regionali.

MA NON BISOGNA ABBASSARE LA GUARDIA perché c’è ancora da fare.

In conclusione, il DPCM dei LEA ha ancora un percorso da sviluppare. Bisognerà ancora una volta continuare a sensibilizzare con caparbietà e tenacia i referenti politici territoriali ed istituzionali nonché il Ministero della Salute e le Regioni affinché diano quell’impulso necessario per una celere e concreta attuazione delle nuove norme. Tutto ciò, al fine di poter alleviare le sofferenze di chi  quotidianamente combatte la sua battaglia personale per una vita possibilmente più  normale e dignitosa.

Giuseppe Morreale
ITALF – ROMA