Nuovi passi  legislativi a tutela del malato

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Il 30 Giugno 2024 entrerà in vigore il Decreto Legislativo n. 62 del 03/05/2024 .

Le disposizioni del decreto sono finalizzate a  garantire, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di New York del  13/12/2006 l’effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi.

Le persone affette dalle patologie gravi ed invalidanti potranno beneficiare delle prestazioni di sostegno senza attendere l’esito della valutazione sulla propria condizione da parte della Commissione INPS .

Per beneficiare delle agevolazioni 104 , pertanto basterà presentare il certificato del medico di famiglia .

N.B . Nel caso in cui il responso della Commissione dovesse essere negativo , il soggetto che ha beneficiato  indebitamente di una prestazione dovrà provvedere alla restituzione .

 

Art. 7 Decreto Legge n. 62 del 03/05/2024                    Efficacia provvisoria anticipata                       della valutazione di base   1.  Le  persone  affette   dalle   patologie   determinanti   gravicompromissioni funzionali previste dal decreto  di  cui  all’articolo12, attestate da certificazione rilasciata da una struttura sanitariao  sociosanitaria  pubblica  o  privata  accreditata,  accedono,   surichiesta  dei  soggetti  di  cui  all’articolo  6,  comma  1,   alleprestazioni sociali, sociosanitarie e socioassistenziali  individuateai sensi del comma 2 anche prima della conclusione  del  procedimentovalutativo di base, fatta salva la ripetizione  delle  prestazioni  edei sostegni in caso di conclusione di tale  procedimento  con  esitonegativo o con accertamento indicante una necessita’ di  sostegni  diminore intensita’ rispetto a quanto erogato.   2. Con regolamento  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politichesociali ai sensi dell’articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto1988, n. 400, adottato di concerto con  i  Ministri  della  salute  edell’economia e delle finanze e con l’Autorita’ politica delegata  inmateria di disabilita’, previa intesa in sede di Conferenza unificatadi cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decretosono individuate le prestazioni erogabili ai sensi del comma 1  e  lespecifiche modalita’ con cui richiedere l’erogazione.

 

Attendiamo l’entrata  in vigore e le modalità tecnico pratiche per  la corretta esecuzione del decreto.

 

 

 

                                                                                                           Avv  Maria Teresa Santangelo